Il Governo ha sempre affermato con toni trionfalistici di “non aver messo le mani nelle tasche degli italiani” ma abbiamo qualche motivo per dubitare della veridicità di siffatta dichiarazione sia avuta riguardo ai diversi interventi legislativi operati in precedenza nella materia tributaria sia spulciando attentamente tra le contorte e farraginose disposizioni disseminate qua e là nel recente D.L. 13.8.2011, n. 138 convertito, con sostanziali modifiche nella legge 14.9.2011, n. 148 recante “ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. E cominciamo proprio da questo provvedimento più noto come “manovra fiscale”.
All’art. 1 il comma II stabilisce che “i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale” precisando che la soglia di esenzione prevista a suo tempo ora “è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’IRPEF non è dovuta e che, nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”. Ciò tradotto in parole povere, significa che i Comuni, avendo le casse vuote, sapranno come rendere fruttuosa al meglio l’applicazione di una norma siffatta.
All’art. 2 con il comma 2 bis è stata aumentata l’aliquota ordinaria dell’IVA dal 20% al 21% ed è stata di conseguenza modificata la modalità di determinazione dell’importo da versare e da riportare al mese successivo per i commercianti al minuto. Ora va da sé che l’aumento dell’aliquota comporta questioni di incertezza nella sua applicazione a cavallo delle due normative per certi contribuenti (si pensi agli utenti di telepass, ai concessionari di auto).
Ma esso soprattutto viene a colpire anche la gran parte dei beni di consumo con la conseguenza che vengono ad aumentare i prezzi al consumo, come è stato segnalato, perfino del 7%. E intanto il legislatore si è preoccupato di sostituire la rubrica della Tabella B che prima recitava “Prodotti soggetti all’aliquota del 20%” con la nuova denominazione “Prodotti soggetti a specifiche discipline” (sic!).
Con altra norma è stata istituita un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie “money transfer” ed altri agenti in attività finanziaria, nella misura pari al 2 per cento dell’importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo di € 3000. L’imposta non è dovuta per trasferimenti effettuati da cittadini dell’Unione Europea o verso i Paesi dell’Unione. Peraltro la tassazione delle rendite finanziarie viene aumentata al 20% aliquota unica (con esclusione dei titoli pubblici che restano al 12,50%).
Ma una disposizione innovativa che si può considerare davvero rivoluzionaria è quella che consente all’Agenzia delle Entrate di accedere di propria iniziativa ai conti bancari tanto da far pensare alla caduta “silenziosa” del segreto bancario, se lo stesso Ministro dell’Economia ha potuto esprimersi in questi termini: “il segreto bancario è finito, anche se nessuno se n’è accorto”. E infatti in base alle norme vigenti l’Agenzia delle Entrate può interrogare l’anagrafe dei rapporti finanziari (conti correnti o altro) solo in seguito ad accertamenti autorizzati o ad indagini della Guardia di Finanza. In futuro, invece, per effetto della nuova norma potrà procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui all’art. 7 del DPR n. 605/1973, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie delle informazioni da acquisire”.
Il che significa che l’Agenzia potrà accedere ai conti bancari per raccogliere informazioni su conti correnti, depositi titoli, ecc., dei contribuenti, anche prima di iniziare un accertamento fiscale, potrà chiedere alle banche e agli altri intermediari finanziari i numeri delle movimentazioni annuali, le garanzie, e poi incrociare i dati acquisiti con le dichiarazioni dei redditi presentata dai contribuenti. In definitiva il Fisco, derogando ad ogni principio di tutela del segreto bancario, avrà la possibilità di effettuare una specie di selezione automatica sui contribuenti con lo scopo di individuare le eventuali anomalie dalla gestione del contante alla movimentazione dei portafogli azionari.
Un richiamo a parte merita la norma contenuta nella manovra in esame che dispone per gli anni 2011, 2012 e 2013 sul reddito complessivo di importo superiore a 300.000 euro lordi annui il versamento di “un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo”. Non vi è dubbio che l’abbassamento della soglia di punibilità comporta l’instaurazione di un procedimento penale anche per fatti prima considerati solo violazioni amministrative (vedi omessa fatturazione, mancata emissione di scontrini e ricevute fiscali, interposizioni fittizie, false fatturazioni, evasori totali) ed è bene che si applichi la sanzione quando si è in presenza di violazioni fiscali scoperte dai verificatori e sintomatiche, in modo evidente, di comportamenti evasivi. Un problema, invece, si pone per quelle contestazioni che vengono basate su presunzioni di tipo fiscale o su interpretazioni particolari delle norme tributarie, come spesso è accaduto anche in passato, perché si corre il rischio di un intasamento degli uffici giudiziari e soprattutto un ingiusto coinvolgimento penale di contribuenti semplicemente perché responsabili di meri errori o di interpretazioni non condivise dall’Ufficio, ma che di fatto non hanno evaso alcunché.
E’ da tener presente poi che per effetto di una modifica apportata dal D.L. n. 138/2011 all’art. 12 del D. legisl. N. 471/1997 i professionisti e i commercianti al dettaglio possono essere sospesi dall’Albo se si rendono responsabili, in giorni diversi, di quattro violazioni di obblighi relativi all’emissione di documenti certificativi di corrispettivi. Si tratta di una sanzione tributaria accessoria automatica e immediatamente esecutiva, che non è assistita da un previo contraddittorio, non deve attendere l’esaurirsi di eventuali ricorsi (il che non è poco!). Essa inoltre riguarda solo gli iscritti agli Albi professionali e non anche coloro che sono iscritti in albi di esperti.
Di notevole impatto sono altresì gli interventi della manovra in esame che riguardano l’impianto sanzionatorio per le omissioni del modello o le errate indicazioni dei dati richiesti ai contribuenti ai fini degli studi di settore. Basti considerare che l’omissione del modello di studi viene punita con la misura massima della sanzione (euro 2.065) e che l’omessa o infedele indicazione dei dati nel modello degli studi di settore legittima il ricorso da parte del Fisco all’accertamento induttivo (che la dottrina più accreditata ritiene particolarmente penalizzante per il contribuente tanto che per certi versi può essere considerato anche come una specie di “sanzione impropria”).
Non meno penalizzante è anche la disposizione contenuta nella manovra in esame che riguarda gli accertamenti esecutivi. Si tratta di un nuovo istituto che troverà applicazione a partire dai controlli effettuati ai fini IVA, imposte sui redditi e IRAP relativi alle annualità 2007 e successive, la cui peculiarità consiste nel fatto che conterranno l’intimazione a pagare le somme richieste dal Fisco entro il termine della proposizione del ricorso che è di 60 giorni se il contribuente non adempie, decorsi i successivi 30 giorni (e dunque a partire dal 91° giorno) il carico tributario è affidato all’agente della riscossione il quale potrà attivare le procedure di recupero senza notifica della cartella di pagamento, il che significa che il contribuente, dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento, potrebbe vedersi raggiunto direttamente dagli atti dell’espropriazione (pignoramento) senza ulteriore preavviso (e in dispregio delle garanzie conclamate dallo Statuto dei diritti del contribuente!).
E a proposito del ricorso alla Commissione Tributaria non si può fare a meno di rilevare che per effetto delle recenti novità legislative ora sui ricorsi principali e individuali al posto della marca da bollo di euro 14,62 è dovuto un “contributo unificato” (ecco l’importanza di creare nuove denominazioni per il povero contribuente!) il cui importo varia da euro 30 (minimo) fino a cause di valore di euro 2.582,28 per arrivare ad un importo massimo di detto contributo di euro 1.500!
Un’ultima annotazione riguarda la conclamata lotta all’evasione che da molti anni i vari governi vanno richiamando come sicuro rimedio per aumentare le entrate tributarie e che però finora è risultato strumento poco credibile se si considera che, specialmente per quanto riguarda la scoperta del c.d. “sommerso” è stato realizzato assai poco, tenuto conto della notevole entità dell’evasione tuttora registrata.
Nondimeno ancora di recente con tanti trionfalistici l’Agenzia delle Entrate parla di un sensibile aumento dell’attività ispettiva e arriva a dire che gli accertamenti si aggirano ormai su un numero di 800.000.
La verità è, però, assai diversa da quanto si vuol far credere perché è noto che molte diecine di migliaia di controlli svolti dagli uffici vengono sbrigativamente condotti e anche per più annualità di seguito, nei confronti di lavoratori dipendenti e pensionati che presentano la dichiarazione dei redditi modello 730, ai quali il Fisco, pur di far vedere che aumenta il numero degli accertamenti, arriva a chiedere la documentazione riguardante le spese sanitarie magari dell’importo di qualche diecina di euro, risultanti dagli scontrini delle farmacie.
E così il Fisco può raccattare qualche euro in più con dispendio di energie (impiego di personale, carta, notifiche, ecc …) a carico del povero contribuente. Come si può notare, un bel modo di combattere la grande evasione!
Cav. Franco Antonio Pinardi
Direttore responsabile di Tribuna Finanziaria
Segretario Generale
della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari – C.U.G.I.T.
e della Confederazione Giudici di Pace – C.G.d.P.