Il TAR sospende l’atto – Ordinanza n. 15690 del 15 gennaio 2015
N. 00165/2015 REG. PROV. CAU.
N. 15690/2014 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 15690 del 2014, proposto da:
E. F., rappresentato e difeso dagli avv.ti D. C. e M. L., con domicilio eletto presso D. C. in Roma, viale (…);
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Comune di Palestrina, rappresentato e difeso dall’avv. F. C., con domicilio eletto presso Sezione 1. Tar Lazio in Roma, Via Flaminia 189;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento – decreto del 10.11.2014, emesso dal Ministero della Giustizia e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 279 del 01.12.2014, con il quale all’art. 4 è stata disposta la cessazione del funzionamento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Palestrina, alla data di quindici giorni dall’entrata in vigore del provvedimento;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Comune di Palestrina;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che le censure svolte nel ricorso, all’odierno esame, si profilano, ad una sommaria delibazione, assistite da sufficienti profili di fumus boni juris, in quanto il gravato decreto ministeriale del 10.11.2014 – che ha disposto la cessazione dell’Ufficio del Giudice di pace di Palestrina – si pone in evidente contrasto con la legge n. 162/14, di conversione del d.l. n. 132/14, pubblicata in data 14.11.2014, la quale aveva reinserito il suddetto Ufficio tra quelli mantenuti in funzione;
Ritenuto pertanto di dover accogliere la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
Accoglie la domanda incidentale nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende l’atto impugnato;
Fissa per la discussione del merito la Pubblica Udienza del 1° luglio 2015.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Giulia Ferrari, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2015
IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)