Treno soppresso: Trenitalia deve rimborsare anche i costi sostenuti per raggiungere la meta con mezzi alternativi
commento a cura dell’avv. Annamaria Gallo
Interessante pronuncia del Giudice di Pace di Frosinone che farà felici molti viaggiatori.
Con la sentenza emessa il 4 maggio 2015 n. 47, Trenitalia è stata condannata a rimborsare a due viaggiatori che avevano fatto ricorso non solo il costo dei biglietti di un treno che era stato soppresso senza preavviso ma anche il rimborso di quanto i due passeggeri avevano dovuto sostenere per recarsi a Roma, con un mezzo privato, in tempo per prendere una coincidenza per Venezia.
Il Giudice di Pace ha inoltre accollato a Trenitalia le spese di lite.
Nella specie il giudice, dott.ssa Caterina di Vito, ha riconosciuto la vessatorietà della disciplina contrattuale di Trenitalia, laddove stabilisce che l’unico rimborso spettante in caso di soppressione del treno sarebbe il solo costo del biglietto.
Per il Giudice il viaggiatore, al momento della conclusione del contratto di viaggio, non è posto in condizione di conoscere questa clausola e conseguentemente in virtù di quanto prevede il d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) all’art. 36 sono nulle le clausole del contratto e Trenitalia è soggetta alla generale disciplina civilistica.
Questa sentenza, oltre a costituire un importante precedente, mette in evidenza la carenza dell’attuale regolamento del gestore monopolista del trasporto ferroviario. Carenza che è sbilanciata ad esclusivo vantaggio di Trenitalia.
La pronuncia del Giudice di Pace di Frosinone apre dunque uno spiraglio che fa sperare, per esempio, nella possibile modifica dell’attuale regolamento di Trenitalia, ritenuto per l’appunto dal giudice vessatorio e quindi illegittimo.
SENTENZA N. 47/15
N. 599/13 R.G.C.
Rep. N.
C 547
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE EX CECCANO
Nella persona della Dott.ssa Caterina Di Vito ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 599 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2013 posta in decisione all’udienza del 24.10.2014 e vertente
TRA
- (…)
- (…)
Entrambi da Ceprano, ivi elettivamente domiciliati in Via (…), presso lo Studio dell’Avv. (…) che oltre a rappresentare se stessa, lo rappresenta e difende in virtù di delega rilasciata a margine dell’atto di citazione
ATTORI
E
TRENITALIA SPA, in p. del r.l. p.t.
Con sede in Roma, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Crisci in virtù di delega rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Frosinone, V.le Portogallo, 1, presso lo Studio Legale dell’Avv. Marco Catelli
CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15.07.2013, notificato in data 1.08.2013, i Sig.ri, (…) (…), entrambi da (…), convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l’udienza del 5.11.2013, la Soc. Trenitalia Spa con sede in Roma, in p. del r. l. p.t., per ivi sentir accertare la responsabilità di Trenitalia per il disagio arrecato a causa della soppressione l’8.03.2013 del treno Ceprano Falvaterra-Roma Termini delle ore 9:21, accertare l’inadempimento della convenuta, accertare e confermare che gli istanti hanno provveduto autonomamente al viaggio in sostituzione della corsa ferroviaria soppressa e per gli effetti condannare la convenuta al rimborso delle spese di viaggio pari ad € 13,80, oltre al pagamento dei danni documentati e pari ad € 86,82 nonché dei danni non patrimoniali morali ed esistenziali da quantificarsi secondo equità. Il tutto con vittoria di spese.
All’udienza di comparizione del 12.11.2013, a cui era stata rinviata d’ufficio, parte attrice si riportava agli atti depositati e ne chiedeva l’integrale accoglimento: si costituiva parte convenuta la quale eccepiva l’incompetenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Roma ex art. 19 cpc e la causa veniva rinviata per esame, all’udienza del 7.02.2014.
All’udienza del 7.02.2014, il Giudice si riservava. A scioglimento della riserva, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni, all’udienza del 3.10.2014.
All’udienza del 24.10.2014, a cui era stata rinviata d’ufficio, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata da parte attrice, merita accoglimento solo in parte e per le ragioni innanzi dette. I Sig.ri (…) (…), entrambi da (…), convenivano in giudizio la Soc. Trenitalia Spa con sede in Roma, in p. del r. l. p.t., per ivi sentir accertare la responsabilità di Trenitalia per il disagio arrecato a causa della soppressione l’8.03.2013 del treno Ceprano Falvaterra-Roma Termini delle ore 9:21, accertare l’inadempimento della convenuta, accertare e confermare che gli istanti hanno provveduto autonomamente al viaggio in sostituzione della corsa ferroviaria soppressa e per gli effetti condannare la convenuta al rimborso delle spese di viaggio pari ad € 13,80, oltre al pagamento dei danni documentati e pari ad € 86,82 nonché dei danni non patrimoniali morali ed esistenziali da quantificarsi secondo equità.
Assumeva parte attrice che il giorno 8.03.2013 a causa della soppressione del treno Ceprano Falvaterra-Roma Termini delle ore 9:21, era costretta a prendere la propria autovettura per recarsi a Roma Termini e prendere il Frecciargento Venezia Mestre delle ore 11:55 già prenotata: di conseguenza fu costretta a pagare € 34,00 di parcheggio per l’autovettura, € 14,40 di pedaggio autostradale ed € 38,42 per costo carburante, oltre al danno subito da quantificarsi in via equitativa. Si costituiva parte convenuta la quale eccepiva in via preliminare l’incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Ceccano in favore del Giudice di Pace di Roma ex art. 19 cpc: nel merito l’inammissibilità della domanda ed in via subordinata, il riconoscimento in favore degli attori, del diritto al rimborso dei biglietti acquistati e pari ad € 13,80.
In via preliminare va respinta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta. Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 6 Settembre 2005 n. 206 (c.d. codice del consumo) si può certamente applicare al caso de quo il foro del consumatore, nell’ambito del quale, va ricordato, occorre distinguere tra foro esclusivo del consumatore (art. 1469 bis, com. 3°, n. 19 cc. ora riprodotto nell’art. 33 com. 2° del citato D.lgs.), che prevede una competenza territoriale esclusiva, ma derogabile con clausola che sia stata oggetto di trattativa individuale, dalla competenza inderogabile del foro del luogo di residenza del consumatore, prevista dall’art. 63 del codice del consumo, esclusivamente in tema di controversie riguardanti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Nella vicenda in esame, gli attori hanno acquistato i biglietti dei treni nella locale tabaccheria della Stazione di Ceprano, per cui il caso rientra nella prima fattispecie (competenza territoriale esclusiva, ma di fatto derogabile). Accertata la qualità di consumatore degli attori ai sensi degli artt. 3 e 5 D.lgs 206/2005 lett. a), va osservato che la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 20.08.04 n. 16336; Cass. 10.08.2004 n. 15475 e Cass. 28.11.2003 n. 18290) è ormai unanime nel ritenere che, in tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, l’art. 1469 bis, terzo com. cc., nel presumere la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, ha introdotto un foro esclusivo speciale derogabile dalle parti esclusivamente a seguito di trattativa individuale. Da ciò deriva che sarebbe da presumere vessatoria anche la clausola che stabilisse un foro coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 cpc, se diverso da quello del consumatore, perché l’art. 1469 ter com. 3° cc., per il quale non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge, non può essere interpretato aggirando arbitrariamente la tutela del consumatore. La vecchia disciplina dell’art. 1469 com. 3° n. 19 bis cc., ora riprodotta nell’art. 33 com. 2° lett. u) D.lgs. n. 206/95, prevede dunque una competenza territoriale esclusiva ma derogabile, nell’ipotesi in cui la clausola di deroga della competenza sia stata oggetto di una trattativa individuale. In tale ipotesi e solo in questa è ben ammesso il concorso del foro del consumatore con quelli alternativi previsti dagli artt. 19 e 20 cpc. Nel caso in esame gli attori hanno acquistato i biglietti del treno nella locale tabaccheria della Stazione di Ceprano, ivi concludendo il relativo contratto, obliterando i suddetti biglietti nella Stazione stessa.
Dunque anche volendo ipoteticamente non applicare il foro del consumatore secondo la disciplina sopra evidenziata e volendo invece fare riferimento all’art. 20 cpc., secondo cui, per le cause relative a diritti di obbligazione, è anche competente il Giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio, sarebbe comunque territorialmente competente il Giudice di Pace di Frosinone, ex Ceccano. Venendo alla richiesta risarcitoria, Trenitalia, da parte sua, ha eccepito di poter risarcire il danno soltanto nei limiti delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone, a norma del quale, in caso di ritardi od interruzioni del servizio, l’unico risarcimento riconoscibile è il rimborso totale o parziale del biglietto ferroviario. In ordine a tali problematiche, è rinvenibile una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che con la Sentenza n. 16945/2003, ha ritenuto che, prevedendo l’art. 1680 cc. che la disciplina codicistica possa esser derogata dalla normativa speciale per alcuni tipi di trasporto, tra cui quello ferroviario, ciò avverrebbe nell’interesse generale, in quanto diversamente, oneri eccessivi inciderebbero sulle tariffe: in sintesi Trenitalia non dovrebbe rispondere dei danni causati da ritardi e soppressioni, se non nei limiti minimi previsti. Tali clausole introducono una disciplina contrattuale palesemente vessatoria nei confronti del consumatore, il quale non è affatto posto nella condizione, al momento della conclusione del contratto di trasporto, di prenderne conoscenza. Di conseguenza la loro nullità ai sensi dell’art. 36 D.lgs. 206/2005, il quale al com. 2° recita “sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”.
Ciò premesso, e ritenuto pertanto, che Trenitalia Spa sia soggetta alla generale disciplina civilistica, veniamo ai fatti contestati.
Gli attori lamentano che a causa dello sciopero e quindi della soppressione del treno Ceprano Falvaterra-Roma Termini delle ore 9:21, erano costretti a prendere la macchina per non perdere il Frecciargento per Venezia Mestre delle ore 11:55, regolarmente preso in quanto non diversamente provato: per cui erano costretti a spendere complessivamente € 86,82, di cui € 34,00 di parcheggio per l’autovettura, € 14,40 per pedaggio autostradale, € 38,42 per il costo carburante per km 216 x 1,779 complessivi, oltre i biglietti per € 13,80. A sostegno depositavano i documenti a corredo. Tali sono le somme che Trenitalia dovrà restituire agli attori. Ulteriori somme a parere del sottoscritto Giudice non sono dovute, in quanto comunque parte attrice ha raggiunto la metà prefissata ma ancor di più, il treno è stato soppresso a causa di una agitazione del personale, che costrinse Trenitalia a sopprimere il viaggio. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Frosinone, ex Ceccano, in persona della Dott.ssa Caterina Di Vito pronunciando sulla domanda formulata dai Sig.ri (…) (…), entrambi da (…) nei confronti della Soc. Trenitalia Spa con sede in Roma, in p. del r. l. p.t. disattesa ogni altra eccezione e difesa cosi decide:
- Dichiara risolto il contratto di trasporto per cui è causa, per i motivi espressi e per gli effetti condanna Trenitalia Spa, in p. del r. l. p.t. alla restituzione in favore degli attori del costo del biglietto pari ad € 13,80 oltre alle spese sostenute pari ad € 86,82;
- Condanna altresì parte convenuta alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite quantificate in € 200,00 di cui € 37,00 per contributo unificato, oltre IVA e CPA come per legge.
Sentenza esecutiva come per legge.
Cosi deciso in Frosinone, li 4.05.2015